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Cancellazioni e alienazioni

Carla Sodini

Per quanto riguarda le fortezze, in una sua ricerca molto accurata per gli anni che vanno dall'Unità d'Italia fino al 1892, Ilario Principe scrive che solo lo 0,66% dei beni e il 3,61 % dell'importo globale di quelli alienati direttamente dal Governo o dalle Società abilitate dal medesimo riguardava tali strutture. Tutte le opere di fortificazione che svolgevano un ruolo attivo nella difesa (mura, fortezze, torri) erano, per definizione, beni del Demanio Militare, quindi beni inalienabili e imprescrittibili. Le strutture di appoggio (caserme, polveriere, panifici etc…) facevano invece parte del patrimonio indisponibile dello stato e il loro passaggio di destinazione o ente proprietario era sottoposto a particolare normativa. L'atto amministrativo fondamentale per poter vendere una struttura militare inalienabile era costituito dal passaggio delle fortificazioni attive dal Demanio Militare al patrimonio disponibile dello stato e da questo, successivamente ai privati o ad enti pubblici territoriali. Per questo passaggio dei beni militari dal Demanio Militare al patrimonio disponibile dello Stato, occorreva procedere alla loro declassificazione da beni di uso pubblico e quindi inalienabili ad altra destinazione tramite particolare disposizione emanata dalla competente autorità dello Stato. Cioè con un atto del Governo con cui veniva dismesso dal patrimonio indisponibile dello Stato con pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale. Con l'articolo 13 della legge del 24.4.1869 concernente la contabilità dello Stato, l'alienazione doveva essere disposta per legge speciale oppure con una legge delega del Governo per determinate categorie di immobili. Ma già nelle disposizioni del 21.8.1862, n. 793, il Governo era autorizzato ad alienare «i beni demaniali che non sono destinati ad uso pubblico o richiesti pel pubblico servizio». Occorre quindi fare una distinzione fra beni cancellati dal demanio militare e quelli alienati cioè venduti ad enti pubblici o a privati o direttamente dalla Stato o da Società incaricate fermo restando tutte le possibili omissioni (ved. caso Firenze che compare nella lista delle alienazioni ma non delle cancellazioni) dovute alla frammentazione delle fonti la più importante delle quali resta la serie della Raccolte Ufficiali delle Leggi e dei Decreti del Regno d'Italia.
Nelle carte qui proposte compaiono sia i beni cancellati sia quelli alienati in Toscana nel periodo sopraindicato con relative date dei singoli passaggi e l'indicazione se gli atti riguardavano solo parte oppure l'intero sistema di fortificazione.
Lucca, più tardi seguita da Livorno, sembra essere stata l'unica città toscana a riacquistare interamente le sue mura.

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Cancellations and Transfers

Carla Sodini

As far as fortresses are concerned, Ilario Principe writes, in a very detailed survey covering the years from the Unity of Italy until 1892, that only 0.66% of property and 3.61 % of the overall amount of that transferred directly by the Government or Government accredited Companies involved these structures. All fortification works with an active defence role (walls, fortresses, towers) were, by definition, Military State Property, hence not transferable, irrevocable property. The support structures (barracks, powder magazines, bakeries, etc …) on the other hand formed part of the State's property which could not be disposed of and any change in their use or in the authority which owned them was subject to specific norms. The fundamental administrative act to enable the sale of a military structure which is not transferable consisted in the transfer of the active fortifications from Military State Property to transferable State Property and subsequently from this to private subjects or to local public authorities. This transfer of military property from Military State Property to transferable State Property required its declassification from property of public use and thus non transferable to another use, by means of a special disposition issued by the competent State Authority. That is by Government act removing the same from property of the State which could not be disposed of, with publication in the Official Gazette. With article 13 of the law of 24.4.1869 concerning State accounts, transfer had to be arranged by special law or by a Government delegation law establishing property categories. But the Government was already authorised through the disposition of 21.8.1862, N° 793, to transfer «State property not intended for public use or required for public service». A distinction thus has to be made between property cancelled from military property and property which is transferred, that is sold, to public authorities or private subjects or directly by the State or by State appointed Companies, without effecting all possible omissions (see the case of Florence which appears in the list of transfers but not of cancellations) due to the fragmentation of sources, the most important remaining the series of the Official Collections of the Laws and Decrees of the Kingdom of Italy.
The document includes the property cancelled in Tuscany during the period mentioned above.
Lucca seems to have been the only town in Tuscany to fully repurchase its walls.

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Cancellazioni e alienazioni

CANCELLAZIONI E ALIENAZIONI

le cancellazioni

Le cancellazioni.

alienazioni totali e parziali

Alienazioni totali e parziali.

città fortificate della toscana

Città fortificate della Toscana e stato di conservazione.